Carta diritti dei passageri
Informazioni ai passeggeri sul
regolamento UE 261/2004
Applicazione
Il regolamento si applica a:
passeggeri in partenza da un
aeroporto comunitario, oppure in partenza da un aeroporto di un
paese terzo con una compagnia comunitaria in arrivo su un aeroporto
dell’UE;
in possesso di una prenotazione
confermata per il volo;
che si siano presentati
all’accettazione entro l’ora indicata (eccetto che nel caso di
volo cancellato) oppure
qualora non sia indicata l’ora,
che si siano presentati all’accettazione al più tardi 45 minuti
prima dell’ora di partenza;
che siano in possesso di biglietto
a tariffa disponibile al pubblico.
Ritardo del volo
Secondo la regolamentazione EU si
considera un ritardo quando un volo è ritardato rispetto all’orario
di partenza previsto di almeno 4 ore per voli superiori a 3.500km, di
almeno 3 ore per voli tra 1.500km e 3.500km come pure per voli
superiori a 1.500km all’interno dell’UE, e di almeno 2 ore per
voli fino a 1.500km. Se e previsto un lungo ritardo avete il diritto
all’assistenza da parte della compagnia aerea.
L’assistenza prevede pasti e bevande
in relazione alla durata dell’attesa, la sistemazione in albergo,
se necessaria, e la possibilità di due chiamate telefoniche brevi,
fax oppure e-mail. La compagnia aerea non ha il dovere di fornire
questa assistenza qualora l’erogazione della stessa causasse un
ulteriore prolungamento del ritardo. Nel caso di ritardo di piú di 5
ore avete diritto entro 7 giorni al rimborso del biglietto per le
parti non utilizzate, oppure anche delle parti del biglietto
utilizzate se lo scopo del viaggio è venuto a mancare, e, se
necessario, al trasporto al punto di inizio dell’itinerario.
Overbooking
Se vi viene negato l’imbarco perchè
il numero di passeggeri supera il numero di posti disponibili sul
volo prenotato, avete diritto da parte della compagnia aerea ad
un’assistenza come nel caso di volo ritardato. Inoltre avete
diritto al riavviamento con il primo volo alternativo possibile fino
alla vostra destinazione, in condizioni adeguate a quelle iniziali.
Se preferite invece viaggiare in data
successiva, su un volo a vostra scelta, le spese per l’albergo, i
pasti e le bevande, così come il trasferimento, saranno a vostro
carico. Qualora vi venga negato l’imbarco, vi spetta un rimborso
come esposto nella sezione precedente, oltre ad una compensazione
immediata in contanti, tramite assegno bancario, versamento oppure,
col vostro consenso, mediante un buono di viaggio. L’importo della
compensazionedipende dalla distanza del volo e dal riavviamento
offerto, ed è pari a:
Eur 250 per distanze fino a 1
500km
Eur 400 per distanze comprese tra
i 1500 e i 3500 km, e voli intraeuropei di oltre 1500 km;
Eur 600 per distanze superiori ai
3500 km.
Se il volo alternativo prevede un
arrivo con ritardo di meno di 2 ore per distanze entro i 1500km, di
meno di 3 ore per distanze tra 1 500 o 3 500km ovvero per voli
intraeuropei superiori ai 1500 km, e di meno di 4 ore per distanze
superiori a 3500km rispetto al volo originariamente prenotato, il
risarcimento viene ridotto del 50% rispetto ai valori sopra indicati,
e cioé rispettivamente a Eur 125, Eur 200 oppure Eur 300.
Non avete diritto ai sopra citati
risacimenti qualora vi venga negato l’imbarco per ragionevoli
motivi, come p.e. motivi di salute, ragioni di sicurezza generica od
operativa, o per mancanza di adeguati documenti di viaggio.
Cancellazione del volo
In caso di cancellazione del volo per
il quale siete in possesso di una prenotazione confermata, avete
diritto ad assistenza, rimborso oppure in alternativa riprotezione.
In alcuni casi avete diritto anche a compensazione monetaria.
Non avete diritto al risarcimento
monetario ai sensi del regolamento UE qualora la cancellazione del
volo sia stata causata da circostanze eccezionali, che non si
sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state prese tutte
le misure di precauzione necessarie, come per esempio maltempo,
instabilità di carattere politico, scioperi, rischi di sicurezza o
sue imprevedibili carenze.
Similmente, non si ha titolo al
risarcimento monetario nel caso che il passeggero sia stato
preventivamente informato della cancellazione e che:
la cancellazione sia stata resa
nota con almeno 14 giorni di anticipo rispetto alla partenza;
se la cancellazione è stata resa
nota tra 14 e 7 giorni prima della partenza e il nuovo orario di
partenza non avvenga piú di 2 ore prima rispetto all’orario
originario di partenza ed il nuovo orario d’arrivo non sia piú di
4 ore successivo rispetto all’orario d’arrivo originario;
la cancellazione sia stata resa
nota con meno di 7 giorni di anticipo rispetto alla data di partenza
originaria, ed il nuovo orario di partenza non avvenga con un
anticipo maggiore di un’ora rispetto alla partenza originale, e
quello di arrivo non abbia un ritardo superiore alle 2 ore rispetto
a quello originario.