Diritti dei passeggeri

Informazioni ai passeggeri sul regolamento UE 261/2004


Applicazione

Il regolamento si applica a:

  • passeggeri in partenza da un aeroporto comunitario, oppure in partenza da un aeroporto di un paese terzo con una compagnia comunitaria in arrivo su un aeroporto dell’UE;
  • in possesso di una prenotazione confermata per il volo;
  • che si siano presentati all’accettazione entro l’ora indicata (eccetto che nel caso di volo cancellato) oppure
    qualora non sia indicata l’ora, che si siano presentati all’accettazione al più tardi 45 minuti prima dell’ora di partenza;
  • che siano in possesso di biglietto a tariffa disponibile al pubblico.


Ritardo 
In caso di ritardo in partenza superiore alle 2,3,4 ore sulla base delle distanze in km del volo, il passeggero ha diritto all’assistenza durante l’attesa. Ciò include: pasti e bevande in quantità ragionevole in funzione dell’attesa, sistemazione in albergo se necessario e la possibilità di effettuare due brevi chiamate telefoniche, o messaggi via telex, fax o posta elettronica. L’assistenza ai passeggeri durante l’attesa potrebbe essere negata qualora essa stessa dovesse determinare ulteriore ritardo.

Per ritardi superiori a 5 ore, il passeggero ha diritto all’assistenza, ha diritto a richiedere il rimborso del suo biglietto entro 7 giorni per le parti del viaggio non effettuate o per quelle parti già utilizzate quando il volo in questione è divenuto inutile rispetto al programma di viaggio iniziale del passeggero e, quando necessario, un volo di ritorno verso l’aeroporto di origine del viaggio.
Inoltre, per un ritardo prolungato all’arrivo pari o superiore alle 3 ore, il passeggero avrà diritto alla compensazione pecuniaria in relazione alla tratta aerea e alla distanza in km. La compensazione pecuniaria non è dovuta nel caso in cui la Compagnia aerea possa provare che il ritardo del volo sia causato da circostanze eccezionali ad. esempio: condizioni metereologiche incompatibili con l’effettuazione del volo, improvvise carenze del volo dal punto di vista della sicurezza, scioperi (salvo quelli destinati a rivendicazioni salariali e/o sociali dei lavoratori, intrapresi a seguito della chiamata di un sindacato del personale di un vettore aereo operativo, secondo quanto pronunciato nella sentenza della Corte di Giustizia dell'UE C-613/20 del 06.10.21).


Negato imbarco
Il negato imbarco è il rifiuto da parte di un vettore di trasportare un passeggero su un volo, sebbene il passeggero si sia presentato per l’imbarco rispettando le condizioni indicate nel precedente paragrafo “Applicazione”, salvo quando vi siano ragionevoli cause per negare l’imbarco, quali motivi di salute, sicurezza, o inadeguatezza della documentazione di viaggio.
Qualora possa ragionevolmente prevedere di dover negare l’imbarco su un volo, la compagnia aerea fa in primo luogo appello ai volontari disposti a rinunciare alla prenotazione in cambio di benefici da concordare tra il passeggero interessato e la compagnia. In aggiunta, in caso di rinuncia volontaria ad imbarcarvi sul volo prenotato, la compagnia offrirà la scelta tra il rimborso del prezzo del biglietto entro sette giorni e la riprotezione su un volo alternativo, in condizioni di trasporto comparabili, verso la destinazione finale non appena possibile o in una data successiva di gradimento del passeggero, a seconda della disponibilità di posti.
In caso di negato imbarco senza il consenso del passeggero, la compagnia offrirà:
• la scelta tra il rimborso del prezzo del biglietto entro sette giorni e la riprotezione su un volo alternativo, in condizioni di trasporto comparabili, verso la destinazione finale non appena possibile o in una data successiva di gradimento del passeggero, a seconda della disponibilità di posti;
• l’assistenza come nel caso di volo ritardato;
• la compensazione pecuniaria immediata come di seguito riportato:
a) Eur 250 per tutti i voli che coprano distanze inferiori o pari a 1500 chilometri;
b) Eur 400 per tutti i voli intracomunitari superiori a 1500 chilometri e per tutte le altre tratte aeree comprese tra i 1500 chilometri e 3500 chilometri;
c) Eur 600 per tutti i voli che coprano distanze superiori ai 3500 chilometri al di fuori dell’ U.E.
La compensazione pecuniaria può essere ridotta del 50% nel caso in cui al passeggero venga offerta la possibilità di viaggiare su un volo alternativo il cui orario di arrivo non superi, rispetto al volo originariamente prenotato, le due ore (a), le tre ore (b) o le quattro ore (c).
La compensazione pecuniaria è pagata, mediante trasferimento bancario elettronico.
 


Cancellazione del volo
In caso di cancellazione del volo per il quale siete in possesso di una prenotazione confermata, avete diritto ad assistenza, rimborso oppure in alternativa riprotezione. In alcuni casi avete diritto anche a compensazione monetaria.
Non avete diritto al risarcimento monetario ai sensi del regolamento UE qualora la cancellazione del volo sia stata causata da circostanze eccezionali, che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state prese tutte le misure di precauzione necessarie, come per esempio maltempo, instabilità di carattere politico, scioperi (salvo quelli destinati a rivendicazioni salariali e/o sociali dei lavoratori, intrapresi a seguito della chiamata di un sindacato del personale di un vettore aereo operativo, secondo quanto pronunciato nella sentenza della Corte di Giustizia dell'UE C-613/20 del 06.10.21) rischi di sicurezza o sue imprevedibili carenze.

Inoltre non si ha titolo al risarcimento monetario nel caso in cui il passeggero sia stato preventivamente informato della cancellazione e che:
•  la cancellazione sia stata resa nota con almeno 14 giorni di anticipo rispetto alla partenza;
•  se la cancellazione è stata resa nota tra 14 e 7 giorni prima della partenza e il nuovo orario di partenza non avvenga piú di 2 ore prima rispetto all’orario originario di partenza ed il nuovo orario d’arrivo non sia piú di 4 ore successivo rispetto all’orario d’arrivo originario;
•  la cancellazione sia stata resa nota con meno di 7 giorni di anticipo rispetto alla data di partenza originaria, ed il nuovo orario di partenza non avvenga con un anticipo maggiore di un’ora rispetto alla partenza originale, e quello di arrivo non abbia un ritardo superiore alle 2 ore rispetto a quello originario.

 

In caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato del volo, il passeggero che intende presentare reclamo deve rivolgersi all'Ufficio Relazioni con la Clientela di Air Dolomiti:

Via Paolo Bembo, 70
IT-37062 Dossobuono di Villafranca (VR)
Web: https://www.airdolomiti.it/supporto-e-contatti/customer-relations
Pec: [email protected] 



Il Vettore, al fine di ridurre tempi e spese legali nella definizione dei reclami, favorisce la composizione bonaria delle controversie mediante l'utilizzo di sistemi alternativi a quello del contenzioso giudiziale, anche attraverso mezzi di comunicazione a distanza, invitando i passeggeri ad aderire personalmente o a mezzo dell'assistenza della Rete dei Centri Europei dei Consumatori, cui è possibile rivolgersi anche per informazioni sui diritti dei passeggeri, mediante consultazione dell'indirizzo internet
www.ecc-netitalia.it.

L’ENAC è Organismo responsabile in Italia dell'applicazione negli aeroporti nazionali del Regolamento (CE) 261/2004. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il seguente link: 
https://www.enac.gov.it/passeggeri/diritti-dei-passeggeri/modalita-di-reclamo-per-negato-imbarco-cancellazione-ritardo
 
La lista di tutti gli organismi nazionali responsabili per l’applicazione dei diritti del passeggero è disponibile al seguente link della pagina National Enforcement Bodies (NEB).

 

In proposito, Air Dolomiti informa  passeggeri/consumatori che, a far data dal 28 febbraio 2023, per le fattispecie rientranti nel quadro dei diritti previsti dal Regolamento (CE) n. 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, è previsto l’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, quale condizione di procedibilità del ricorso in sede giurisdizionale, attraverso la piattaforma ConciliaWeb dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) accessibile al seguente link del sito ConciliaWeb o, in alternativa, dinanzi ad altro Organismo ADR (Alternative Dispute Resolution) individuato ai sensi dell’art. 141-decies, comma 1, del Codice del Consumo. Il Passeggero che abbia presentato al Vettore un reclamo ai sensi del richiamato Regolamento (CE) n. 261/2004 nei modi e nelle forme indicati al primo paragrafo del presente articolo e che abbia ricevuto una risposta che reputi non soddisfacente è quindi tenuto ad esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione quale condizione di procedibilità dell’azione innanzi all’Autorità Giudiziaria. Per maggiori informazioni in merito il Passeggero potrà consultare il sito internet di ART (Autorità di Regolazione dei Trasporti) o la pagina Controversie di Consumo sul sito internet del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

 

Air Dolomiti altresì informa i passeggeri/consumatori che è stata istituita una piattaforma europea per la risoluzione on-line delle controversie dei consumatori relative a beni e servizi acquistati on line nell’Unione Europea (c.d. piattaforma ODR). La piattaforma ODR è consultabile al seguente link. Attraverso la piattaforma ODR i passeggeri/consumatori potranno consultare l’elenco degli organismi ADR, trovare il link al sito di ciascuno di essi e proporre di avviare una procedura di risoluzione on-line della controversia. Inoltre, per i voli in partenza da o con destinazione Germania, è disponibile la procedura di risoluzione alternativa delle controversie del portale SOEP (Schlichtungsstelle Reise & Verkehr e.V.).