Condizioni di trasporto

CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO DEL CONTRATTO PER IL TRASPORTO DEI PASSEGGERI E DEI BAGAGLI DI AIR DOLOMITI SPA – L.A.R.E.

1-DEFINIZIONI 
"Biglietto" indica un codice di prenotazione, può essere emesso anche in forma elettronica dal Vettore o per suo conto da terzi; le presenti Condizioni, la tariffa applicata ed i tagliandi contenuti nel biglietto costituiscono parte integrante del biglietto stesso.
“Tariffa” indica la regola tariffaria applicata al biglietto e comunicata al Passeggero all'atto dell'acquisto, che include: prezzo (con dettaglio di supplementi, tasse, diritti ed oneri), condizioni di modifica, cancellazione, totale e parziale utilizzazione, modalità di eventuale rimborso, periodo di validità, modalità di pagamento e valuta, franchigia ed eccedenza bagaglio.
"Condizioni Generali del contratto per il Trasporto dei passeggeri e dei bagagli" o "Condizioni" sono le presenti condizioni generali del contratto di trasporto aereo di passeggeri e bagagli.
“Normativa” è la legislazione di volta in volta applicabile, in particolare:
"Convenzione di Montreal" convenzione per l'unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale firmata a Montreal il 28 maggio 1999, approvata dal Consiglio dell'Unione Europea con Decisione 2001/539/CE
“Regolamento 261/2004” Regolamento (CE) 261/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004, che definisce norme comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione o ritardo prolungato del volo.
“Regolamento 2027/97” Regolamento (CE) 2027/97 del Consiglio del 9 ottobre 1997, sulla responsabilità del vettore aereo con riferimento al trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli, modificato dal Regolamento (CE) 889/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 maggio 2002.
“Regolamento 185/2010” Regolamento (UE) 185/2010 della Commissione del 4 marzo 2010 che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza dell'aviazione civile.
“Regolamento 1107/2006” Regolamento (CE) 1107/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo.
“Regolamento 1169/2011” Regolamento (UE) 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.
“Codice della navigazione”  R.D. 30 Marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni, in particolare gli articoli da 941 a 953. 
Per ulteriori informazioni sulla normativa vigente relativa ai diritti dei passeggeri invitiamo a consultare l'indirizzo www.enac.gov.it (Ente Nazionale Aviazione Civile) alla sezione Diritti dei Passeggeri.
“Passeggero" è la persona fisica titolare di un biglietto.
"Vettore" o "Air Dolomiti" è Air Dolomiti Spa L.A.R.E. con sede legale in Via Paolo Bembo 70 Villafranca di Verona (37062), Fraz. di Dossobuono, (c.f. 00728280322 e p.i. 00445990310).

2- CONDIZIONI GENERALI ED UTILIZZO DEL BIGLIETTO
L'oggetto delle presenti Condizioni è la disciplina dei termini e delle condizioni di trasporto da parte del Vettore del Passeggero e del suo bagaglio per la destinazione indicata sul biglietto.
Il biglietto è valido esclusivamente per la tratta e il Passeggero in esso indicati; non è trasferibile, né cedibile a terzi. Per tratta si intende ogni singolo segmento di volo compreso tra un decollo e un atterraggio consecutivi.
        
Nel caso in cui il vettore dal quale il Passeggero ha acquistato il biglietto (vettore contrattuale o commerciale) sia differente da Air Dolomiti la quale ha effettivamente operato il volo (vettore operativo), il Passeggero potrà presentare reclamo direttamente anche al vettore contrattuale o commerciale corrispondente.
Il Vettore declina ogni responsabilità per le conseguenze derivate al Passeggero dall'inadempimento degli obblighi informativi di cui alle presenti Condizioni da parte di un  soggetto terzo dal quale il Passeggero abbia acquistato il biglietto.
Il Vettore non è in alcun modo responsabile dei servizi opzionali diversi dal servizio di trasporto aereo (alloggio, autonoleggio, ogni altro servizio non accessorie al trasporto aereo) altresì acquistati dai passeggeri essendo Air Dolomiti estranea al rapporto giuridico sorto a seguito dell'acquisto effettuato dai passeggeri medesimi. Conseguentemente invitiamo i passeggeri a prendere attenta visione delle condizioni contrattuali del singolo servizio opzionale prescelto, dal momento che eventuali reclami ed azioni legali andranno inoltrate esclusivamente al fornitore di tale servizio opzionale.

3-ACCETTAZIONE E IMBARCO
Il Passeggero deve essere in possesso di propri documenti d'identità validi per l'entrata e l'uscita richiesta dai paesi dai quali, verso i quali o sui quali si realizza il trasporto, nonché della documentazione sanitaria ed i visti che possano essere richiesti in tali paesi. È sua esclusiva responsabilità verificare il possesso, la validità  e garantire la conservazione dei summenzionati documenti e presentarli quando gli vengano richiesti per tutta la durata del trasporto aereo. Il Vettore si riserva il diritto di negare il trasporto di qualunque Passeggero che non abbia adempiuto alle leggi, regolamenti, norme, richieste o requisiti applicabili o i cui documenti non si adeguino alle stesse, a giudizio del Vettore o delle autorità del paese di partenza o di arrivo.
Il Passeggero dovrà recarsi in aeroporto con congruo anticipo rispetto all'ora di partenza del volo  e presentarsi al banco di accettazione, salvo sia già in possesso della carta d'imbarco e se del caso, registrare il bagaglio per il trasporto in stiva. 
        
Per informazioni su orari di apertura e chiusura dei banchi di accettazione prima della partenza programmata del volo, invitiamo i passeggeri a visionare attentamente il seguente link.
Prima della registrazione il Passeggero dovrà identificare il proprio bagaglio con una etichetta esterna che riporti dati di contatto veridici e aggiornati. 
Il Vettore assume la responsabilità del bagaglio registrato sino al momento del ritiro dello stesso da parte del Passeggero all'aeroporto di destinazione.  
Il Vettore consegnerà al Passeggero un tagliando di ricevuta del bagaglio a riprova dell'avvenuta registrazione, che dovrà essere conservato fino al momento del ritiro del bagaglio a destinazione.
Il Vettore non è responsabile per il bagaglio a mano rimasto in possesso del Passeggero e non registrato al banco di accettazione, salvo quanto previsto dalla Convenzione di Montreal.
Trascorso il tempo limite per l'accettazione, senza che il Passeggero in possesso di biglietto si sia presentato al banco di accettazione, il Vettore si riserva il diritto di cancellare la prenotazione del Passeggero inadempiente e di rivendere a terzi il posto lasciato vacante, senza perciò incorrere nel negato imbarco ai sensi del Regolamento EC 261/04.

L’orario di imbarco è indicato nella carta d’imbarco rilasciata al momento del check- in. 
Il Passeggero, sebbene in possesso di carta d'imbarco, che si presenti in ritardo alla porta d'imbarco successivamente alla chiusura del volo non sarà ammesso a bordo e non avrà diritto alle tutele per negato imbarco ai sensi del Regolamento EC 261/04. 

In caso di cancellazione volontaria o no show (mancata presentazione alla partenza) sul volo di andata il volo di ritorno viene cancellato automaticamente dalla prenotazione. Se il passeggero desidera mantenere comunque il volo di ritorno pur non volando l’andata, è tenuto a contattare la compagnia entro 24 ore dall’orario del volo di partenza non utilizzato. 

Per ulteriori informazioni su accettazione ed imbarco invitiamo i passeggeri a visionare attentamente l'apposita sezione FAQ.
 

4-PRENOTAZIONE DEL POSTO: 
1.Sui voli Air Dolimiti è disponibile la prenotazione del posto. Questo servizio consente di scegliere, salvo disponibilità, una determinata categoria di posti (posto corridoio, finestrino o centrale, posto con più spazio per le gambe). Per alcune classi di prenotazione e a seconda del tipo di posto, questo servizio è a pagamento. La prenotazione del posto (a pagamento) non è obbligatoria.
2.Si può comunque richiedere un determinato posto al momento del check-in. Le modifiche possono comportare un supplemento, a seconda della tariffa selezionata. Se utilizza il servizio di “check-in automatico”, alla fine dell’operazione potrà usufruire della possibilità di scegliere un posto diverso da quello che le è stato assegnato, sempre che ci siano ancora posti disponibili. Tuttavia, non possiamo garantire posti specifici.
3.Siamo autorizzati ad assegnare oppure a riassegnare i posti in qualsiasi momento, anche dopo l’imbarco sull’aeromobile. Questo può rendersi necessario per ragioni operative o di sicurezza. Se ha pagato per una prenotazione del posto e il volo viene cancellato o il posto riassegnato per ragioni operative o di sicurezza, le rimborsiamo il supplemento per la prenotazione del posto. Non viene effettuato alcun rimborso se non effettua il volo volontariamente, se fa un cambio di prenotazione o upgrade in un’altra classe di viaggio o se prenotando ha fornito dati non corretti sulla sua idoneità a occupare un posto vicino all’uscita di sicurezza.

Per ulteriori informazioni o per richiedere eventuali rimborsi, si prega di contattare l’ufficio Sales Center compilando il seguente modulo.

 

5-RESPONSABILITÀ PER DANNI PERSONALI E MATERIALI
Il Vettore è responsabile nei confronti del Passeggero per danni personali e materiali ai sensi della Convenzione di Montreal, in particolare:
art. 17: Morte e lesione dei passeggeri - Danni ai bagagli  
1. Il vettore è responsabile del danno derivante dalla morte o dalla lesione personale subita dal Passeggero per il fatto stesso che l'evento che ha causato la morte o la lesione si è prodotto a bordo dell'aeromobile o nel corso di una qualsiasi delle operazioni di imbarco o di sbarco. 2. Il vettore è responsabile del danno derivante dalla distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli consegnati, per il fatto stesso che l'evento che ha causato la distruzione, la perdita o il deterioramento si è prodotto a bordo dell'aeromobile oppure nel corso di qualsiasi periodo durante il quale il vettore aveva in custodia i bagagli consegnati. Tuttavia la responsabilità del vettore è esclusa se e nella misura in cui il danno derivi esclusivamente dalla natura dei bagagli o da difetto o vizio intrinseco. Nel caso di bagagli non consegnati, compresi gli oggetti personali, il vettore è responsabile qualora il danno derivi da sua colpa ovvero da colpa dei suoi dipendenti o incaricati. 3. Se il vettore riconosce la perdita del bagaglio consegnato, ovvero qualora il bagaglio consegnato non sia ancora giunto a destinazione entro ventuno giorni dalla data prevista, il Passeggero può far valere nei confronti del vettore i diritti che gli derivano dal contratto di trasporto. 4. Salvo diversa disposizione, nella presente convenzione il termine "bagagli" indica sia i bagagli consegnati che quelli non consegnati.

art. 19: Ritardo  
Il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci. Tuttavia il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e incaricati hanno adottato tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle. 
art. 20: Esonero
Il vettore, qualora dimostri che la persona che chiede il risarcimento o il suo avente causa ha provocato il danno o vi ha contributo per negligenza, atto illecito o omissione, è esonerato in tutto o in parte dalle proprie responsabilità nei confronti dell'istante, nella misura in cui la negligenza o l'atto illecito o l'omissione ha provocato il danno o vi ha contribuito. Allorché la richiesta di risarcimento viene presentata da persona diversa dal Passeggero, a motivo della morte o della lesione subita da quest'ultimo, il vettore è parimenti esonerato in tutto o in parte dalle sue responsabilità nella misura in cui dimostri che tale Passeggero ha provocato il danno o vi ha contribuito per negligenza, atto illecito o omissione. Questo articolo si applica a tutte le norme in tema di responsabilità contenute nella presente convenzione, compreso l'articolo 21, paragrafo 1.
art. 21: Risarcimento in caso di morte o lesione del Passeggero
1. Per i danni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, non sono previsti massimali di risarcimento per la responsabilità del vettore in caso di decesso o lesioni dei passeggeri. Per danni fino a 128.821 diritti speciali di prelievo (DSP) la compagnia aerea non può opporre obiezione alle richieste di risarcimento con riferimento al danno. Il vettore aereo può opporsi a richieste di risarcimento per importi che eccedano questa cifra dimostrando l’assenza di negligenza o dolo da parte sua.
art. 22: Limitazioni di responsabilità per ritardo, per il bagaglio, (per le merci)
1.Nel trasporto di persone, in caso di danno da ritardo, così come specificato all'articolo 19, la responsabilità del vettore è limitata alla somma di 5.346 diritti speciali di prelievo (DSP) per Passeggero, posto che da parte del vettore sia stato adottato ogni ragionevole accorgimento per evitare il danno o che tali accorgimenti fossero impossibili. 2. Nel trasporto di bagagli, la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma di 1288 diritti speciali di prelievo (DSP)  per Passeggero, posto che da parte del vettore sia stato adottato ogni ragionevole accorgimento per evitare il danno o che tali accorgimenti fossero impossibili e salvo dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione effettuata dal Passeggero al momento della consegna al vettore del bagaglio, dietro pagamento di un'eventuale tassa supplementare. In tal caso il vettore sarà tenuto al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata, a meno che il vettore non dimostri che tale somma è superiore all'interesse reale del mittente alla consegna a destinazione. 3 (...). 4 (...). 5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano qualora venga dimostrato che il danno deriva da un atto o omissione del vettore, dei suoi dipendenti o incaricati, compiuto con l'intenzione di provocare un danno o temerariamente e con la consapevolezza che probabilmente ne deriverà un danno, sempre che, nel caso di atto o omissione di dipendenti o incaricati, venga anche fornita la prova che costoro hanno agito nell'esercizio delle loro funzioni. 6. I limiti previsti dall'articolo 21 e dal presente articolo sono stabiliti ai sensi della normativa dell'Unione Europea e della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea essendo applicabile alle presenti condizioni di trasporto il Regolamento (CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 maggio 2002 in attuazione della Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale conclusa a Montreal il 28 maggio 1999.
art. 28: Anticipi di pagamento
In caso di incidente aereo che provochi la morte o la lesione del Passeggero, il vettore, se vi è tenuto dalla propria legislazione nazionale, provvede senza indugio agli anticipi di pagamento a favore della persona o delle persone fisiche aventi diritto al risarcimento per far fronte alle loro immediate necessità economiche. Un anticipo di pagamento non costituisce riconoscimento di responsabilità e può essere detratto da qualsiasi ulteriore importo successivamente pagato dal vettore a titolo di risarcimento.
Per la conversione dei Diritti Speciali di Prelievo nell'equivalente in Euro invitiamo i passeggeri a prendere visione del sito internet del Fondo Monetario Internazionale www.imf.org.
 
6-RESPONSABILITÀ PER NEGATO IMBARCO, CANCELLAZIONE O RITARDO PROLUNGATO DEL VOLO
Il Vettore è responsabile nei confronti del Passeggero ai sensi del Regolamento EC 261/2004 in caso di negato imbarco, cancellazione e ritardo prolungato del volo.
Per la conoscenza dei propri diritti e per le relative tutele invitiamo i passeggeri a prendere visione della versione aggiornata della Carta dei Diritti del Passeggero consultabile e scaricabile al seguente indirizzo www.enac.gov.it (Ente Nazionale Aviazione Civile) alla sezione Diritti dei Passeggeri > Carta dei Diritti del Passeggero.
        
7-RECLAMI 
Il Passeggero dovrà presentare reclamo verso il Vettore utilizzando il form disponibile al seguente link Customer Relations in un tempo ragionevole dalla data e l'ora del volo stabilita nel biglietto al fine di permettere al Vettore di approntare i necessari rimedi a tutela del Passeggero stesso.
Il Passeggero è obbligato ad allegare per qualunque tipo di reclamo tutta la documentazione giustificativa relativa alle spese occorse ed ai danni personali e materiali subiti al fine di permettere un'idonea e congrua valutazione della richiesta risarcitoria da parte del Vettore.
Il Vettore, per risolvere i problemi dei passeggeri on-line in modo equo ed efficacie ed al fine di ridurre tempi e spese legali nella definizione dei reclami, favorisce la composizione bonaria delle controversie mediante l'utilizzo di sistemi alternativi a quello contenzioso giudiziale.
Si invitano pertanto i passeggeri a prendere visione del sistema ODR ( On-line Dispute Resolution) utilizzando la piattaforma messa gratuitamente a disposizione dall’Unione Europea per presentare un reclamo al link https://ec.europa.eu/consumers/odr o in alternativa, per i voli in partenza o con destinazione Germania, del portale SOEP (Schlichtungsstelle fuer den oeffentlichen Personenverkehr e.V.) al link https://soep-online.de/en/the-conciliation-procedure/



8-TERMINE DI PRESCRIZIONE PER LE AZIONI LEGALI 
Ogni e qualsiasi diritto a un risarcimento dei danni si estinguerà se non viene intentata un'azione giudiziale entro due anni decorrenti e calcolati dalla data di arrivo a destinazione, o dalla data in cui l'aeromobile sarebbe dovuto arrivare o dalla data in cui il trasporto si è interrotto o è terminato.
    

9-LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Le presenti Condizioni sono soggette alla legge italiana ed al foro presso cui ha sede il Vettore, salvo che norme imperative non derogabili stabiliscano che la legge ed il foro applicabili siano quelli del Passeggero.
 
 
Per trovare ulteriori risposte a dubbi o domande si rimanda alla sezione FAQ del presente sito www.airdolomiti.it che costituisce parte integrante delle Condizioni generali del contratto per il trasporto.